Statuto

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2022

Capo I – Principi fondamentali.
Art. 1 – Il Comune.
Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma.
Art. 3 – I beni comunali.
Art. 4 – I principi di azione, di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di
associazione.

PARTE I

Capo II – Funzioni, compiti e programmazione.
Art. 5 – Le funzioni del Comune.
Art. 6 – I servizi pubblici locali.
Art. 7 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale.
Art. 8 – La programmazione.

Capo III – Forme di partecipazione popolare.
Art.  9 – La valorizzazione e la promozione della partecipazione.
Art. 10 – La valorizzazione delle associazioni.
Art. 11 – La partecipazione alla gestione dei servizi.
Art. 12 – Gli organismi di partecipazione.
Art. 13 – Interventi nel procedimento amministrativo.
Art. 14 – Istanze.
Art. 15 – Petizioni.
Art. 16 – Proposte.

Capo IV – Forme di accesso dei cittadini all’informazione e ai provvedimenti amministrativi.
Art. 17 – Diritto di accesso.
Art. 18 – Diritto di informazione.

PARTE II

Capo V – Le attribuzioni degli organi.
Art. 19 – Gli organi del Comune.
Art. 20 – Elezioni – Composizione – Competenze – Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di Governo – Funzionamento – Sessioni.

Capo VI.
Art. 21 – I diritti e i poteri dei consiglieri comunali.
Art. 21/bis – Presidente del Consiglio Comunale – elezione – funzioni

Capo VII.
Art. 22 – Commissioni Consiliari.

Capo VIII.
Art. 23 – La composizione della Giunta.
Art. 24 – Elezione del Sindaco e della Giunta.
Art. 25 – Vice Sindaco e deleghe.

Capo IX – Revisione economico – finanziaria e controllo di gestione.
Art. 26 – La revisione economico-finanziaria.

Capo X – Ordinamento degli uffici e del personale dei servizi pubblici.
Art. 27 – Ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 28 – Organizzazione del personale – stato giuridico.
Art. 29 – Incarichi esterni.
Art. 30 – Segretario Comunale – Direttore Generale.
Art. 31 – Vice Segretario comunale.
Art. 32 – Responsabili degli uffici e dei servizi.
Art. 33 – Avocazione.
Art. 34 – Ufficio Staff.
Art. 35 – Rappresentanza del comune in giudizio
Art. 36 – Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro.

Capo XI – Forme di collaborazione tra Comune, Provincia ed altri enti intercomunali  (Comunità  Montana).
Art. 37 – I principi di collaborazione tra Comune e Provincia.
Art. 38 – La collaborazione alla programmazione.

Capo XII – Disposizioni finali e transitorie.
Art. 39 – Le norme delle finanze e della contabilità.
Art. 40 – Statuto dei diritti del contribuente.
Art. 41 – Approvazione e modifiche dello statuto.
Art. 42 – entrata in vigore.

NORME FONDAMENTALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI


Art. 1 – Il Comune

1. Il Comune è l’ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia  finan­ziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4.  Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai rego­lamenti.

Art. 2 – Il territorio, la sede, lo stemma

1. Il  territorio comunale è individuato dal piano topografico predisposto  e aggiornato ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
2. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comu­nale.  Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni,  salvo esigenze particolari, che possono vedere  gli organi riuniti in altra sede.
3. Il Comune ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, ex De­creto Presidente della Repubblica del 3 giugno 1982 così appresso descritti:
STEMMA:     d’azzurro  a due  pesci d’oro in banda uno sopra l’altro; nel canton destro del capo una  stella pure d’oro di cinque raggi. Ornamenti esteriori da Comune.
GONFALONE: drappo d’azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dello stemma sopra descritto con la  iscrizione centrata in argento: Comune di Posta Fibreno.
Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati.
L’asta  verticale sarà ricoperta di  velluto  azzurro con  bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato  lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento.

Art. 3 – I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patri­moniali.
    Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4 – I  principi di azione, di libertà, di eguaglianza, di solidarietà, di giustizia, di associazione

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2.  Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo  della  persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’orga­nizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune.
3. Si impegna a tutelare i valori sociali di cui la riguardano e tutelare il territorio comunale quale sede della comunità, garan­tendone l’integrità e la sua corretta utilizzazione.
4.  Si impegna, altresì, a valorizzare le risorse della comunità locale, promuovendone lo sviluppo economico e sociale ed offrendo a  tal fine ai giovani idonea opportunità di sviluppo delle pro­prie capacità lavorative.
5. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche, del volontariato, garantendo un accesso  privilegiato alle associazioni operanti in tali settori ai servizi sociali.
6. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni  sinda­cali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoria­le presenti con le loro strutture organizzative.

PARTE I

CAPO II

 

 FUNZIONI, COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 5 – Le funzioni del Comune

1.  Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che  ri­guardano  la popolazione ed il territorio comunale  precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utiliz­zazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non  sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territo­riali adeguati, attua forme di cooperazione con altri Comuni con la Comunità Montana e con la Provincia, impegnandosi a coordinare la propria azione con quella degli altri enti locali al fine di ottimizzare  le proprie risorse, ridurre le spese e accorpare la gestione dei servizi di bacino ultra comunale.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative se­guenti:
a)pianificazione territoriale dell’area comunale;
b)viabilità, traffico e trasporti;
c)tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;
d)difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e)raccolta e distribuzione  delle acque e delle fonti energetiche;
f)servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g)gestione della Riserva Naturale;
h)servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, sport, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
i)altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
l)    polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i con­tributi su servizi ad esso attribuiti.

Art. 6 – I servizi pubblici locali

1. Il Comune – nell’ambito delle proprie competenze – provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini  sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2.  Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite:
in economia;
in concessione a terzi;
a mezzo di azienda speciale;
a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.

Art. 7 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2.  Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Uffi­ciale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di  competenza statale qualora esse vengano affidate con  legge, che  regola anche i rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco – ove occor­ra – funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializza­to.

Art. 8 – La programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri enti territoriali come metodo  ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazio­ne democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organiz­zazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le  risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della pro­grammazione.

CAPO III

 

 FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 9 – La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove or­ganismi di partecipazione dei cittadini all’amministrazione loca­le.

Art. 10 – La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante  concessione di contributi finalizzati, concessione  in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni volte a favorire lo sviluppo socio economico, politi­co e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Co­mune, debbono farne richiesta presentando oltre la domanda anche lo statuto e l’atto costitutivo nelle forme regolamentari.
3. A parità di condizioni, sarà data precedenza alle associazioni giovanili, di volontariato e sportive e, tra tali associazioni, prioritariamente a quelle che coinvolgano per i propri fini i cittadini residenti nel Comune di Posta Fibreno.

Art. 11 – La partecipazione alla gestione dei servizi

1.  Il Comune – ai fini della gestione di servizi  sociali senza rilevanza  imprenditoriale – può costituire un’istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2.  La gestione di tale istituzione può essere affidata anche  ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli  della istituzione comunale.

Art. 12 – Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuo­vere organismi di partecipazione dei cittadini.
2.  Tali  organismi possono essere costituiti  assumendo a base l’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei  mestieri e delle relative associazioni formali nonché‚ dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3.  Gli organismi di partecipazione acquistano valore  consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l’amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere  de­finiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

Art. 13 – Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti  in un  procedimento amministrativo, hanno facoltà di  intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai re­golamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire  ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappre­sentativi di interessi superindividuali.
3.  Il responsabile del procedimento, contestualmente  all’inizio dello stesso, ha l’obbligo di informare gli interessati  mediante comunicazione  personale contenente le indicazioni  previste  per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diver­se categorie di atti debbano essere inviati, nonché‚ i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di in­dividuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il nume­ro  dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi  la  renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunica­zione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all’albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea  pubbli­cizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione perso­nale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono  presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all’og­getto del provvedimento.
7. Il responsabile dell’istruttoria, entro 20 giorni dalla  rice­zione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve  pronun­ciarsi  sull’accoglimento o meno e rimettere le  sue  conclusioni all’organo comunale competente all’emanazione del  provvedimento finale.
8.  Il  mancato o parziale accoglimento delle richieste  e  delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell’atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l’intervento partecipativo non concerne l’emanazione di  un provvedimento, l’amministrazione deve in ogni caso esprimere  per iscritto,  entro 30 giorni, le proprie valutazioni  sull’istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere  visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all’accesso.
11. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 14 – Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collet­tivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali  si  chiedono ragioni su  specifici  aspetti  dell’attività dell’amministrazione.
2. La risposta all’interrogazione viene fornita entro il  termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal  dipen­dente  responsabile a seconda della natura politica o  gestionale dell’aspetto sollevato.
3. Le modalità dell’interrogazione sono indicate dal regolamento sulla  partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell’istanza.

Art. 15 – Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, ag­li  organi dell’amministrazione per sollecitarne l’intervento  su questioni di interesse generale o per esporre  comuni necessità.
2. Il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 14 determina la procedura  della  petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l’assegnazione all’organo competente, il quale procede nell’esame e predispone le modalità d’intervento del Comune sulla  questione sollevata o dispone l’archiviazione qualora non ritenga di aderire all’indicazione contenuta nella petizione. In quest’ultimo ca­so,  il provvedimento conclusivo dell’esame da parte  dell’organo competente  deve essere espressamente motivato  ed  adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dall’organo competente entro 40 giorni dalla presentazione.
4.  Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, cia­scun  consigliere può sollevare la questione in consiglio, chie­dendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto  della petizione. Il sindaco è comunque  tenuto  a porre  la petizione all’ordine del giorno della prima seduta del consiglio.
5.  La procedura si chiude in ogni caso con un  provvedimento  e­spresso,  di cui è garantita al soggetto proponente la  comunica­zione.

Art. 16 – Proposte

1. N. 150 cittadini elettori possono avanzare proposte per l’ado­zione  di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all’organo competente, corredate dal parere dei responsabili  dei  servizi interessati e del  segretario,  nonché, dell’attestazione relativa alla copertura finanziaria.
2. L’organo competente deve sentire i proponenti  dell’iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.
3. Tra l’amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico inte­resse al fine di determinare il contenuto del provvedimento fina­le per cui è stata promossa l’iniziativa popolare.
4. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini alle se­dute del Consiglio comunale il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, predispone adeguate forme di pubblicità alle convocazioni del Consiglio.
I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del Consi­glio comunale ogni qual volta, su istanza o del sindaco o di al­meno quattro membri del consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.

CAPO IV
 FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL’INFORMAZIONE
E AI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 17 – Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso  agli atti della amministrazione e dei soggetti che gesti­scono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di  divul­gazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti ri­servati, disciplina anche i casi in cui è applicabile  l’istituto dell’accesso differito e detta norme di organizzazione per il ri­lascio di copie.

Art. 18 – Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell’amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste nel precedente articolo.
2. L’ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradi­zionali della notificazione e della pubblicazione all’albo preto­rio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L’informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa  e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di  de­stinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi inter­ni  ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di in­formazione.
5.  Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a  ga­rantire  l’informazione ai cittadini, nel rispetto  dei  principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previ­sti dall’art. 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

PARTE II
 CAPO V
LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

Art. 19 – Gli organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2.  Il  Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3.  La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4.  Il sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

Art. 20 – Elezioni – Composizione – Competenze – Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di Governo – Funzionamento – Sessioni.

1.L’elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero di consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2.I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3.Il Consiglio comunale, è presieduto dal Sindaco, ovvero dal Presidente del Consiglio Comunale se eletto. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
4.Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 71, comma 9, del D.Lgs 267/2000 con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell’art. 71, comma 9 ultimo periodo.
5.Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla Legge.
6.I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
7.Le indennità, il rimborso spese e l’assistenza in sede processuale per fatti connessi all’espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
8.Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti delle norme nel capo II titolo III del D.Lgs.267/2000.
9.Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice Sindaco, dallo stesso nominata.
10.Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
11.Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
12.Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 193, del D.Lgs 267/2000.
13.Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a)Gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato nell’ambito del territorio comunale rispetto al giorno di convocazione, almeno:
cinque giorni prima per le convocazioni di seduta ordinaria;
tre giorni prima per le convocazioni di seduta straordinaria;
un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;  
b)nessuno argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all’ordine del giorno sono trasmesse al Sindaco, da parte del responsabile del servizio, almeno 10 giorni prima della seduta;
c)prevedere, per la validità della seduta, la presenza di:
n. 7 componenti per le sedute di prima convocazione;
n. 4 componenti per le sedute di seconda convocazione.
d)riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
e)fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
f)indicare  se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
g)disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all’ufficio di presidenza del consiglio.     
14.In pendenza dell’approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
a)per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
b)per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
15.Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza della seduta entro dieci giorni dalla stessa.
16.La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all’avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro dieci giorni dalla notifica dell’avviso.
17.Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all’interessato entro dieci giorni.
18.Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
19.Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a)per l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio precedente;
b)per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
c)per l’approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
20. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

CAPO VI

Art. 21 – I diritti e i poteri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli  uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipen­denti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2.  I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni  que­stione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inol­tre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.
3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, è tenuto a riunire  il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi  previsti dal regolamento.
5. “le dimissioni dalla carica di consigliere comunale ed il relativo procedimento sono regolati dal D.lgs. 267/2000”

Art. 21/bis – Presidente del Consiglio Comunale – elezione – funzioni

1.Il Consiglio Comunale può nominare nel suo seno, con votazione segreta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio Comunale.  
2.La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capogruppo. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale le funzioni vicarie sono esercitate dal consigliere anziano.
3.Il Presidente del Consiglio Comunale:
a)ha la rappresentanza del Consiglio, lo convoca e lo presiede;
b)predispone l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco, o dei singoli Consiglieri, secondo le norme previste dalla legge e dallo Statuto;
c)fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco;
d)apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all’ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare;
e)ha facoltà, ravvisandone i motivi, di modificare l’ordine di trattazione dei punti all’ordine del giorno, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l’accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere;
f)attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;
g)assume poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
h)conforma in ogni caso, la sua azione a quanto previsto e regolato dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.  

CAPO VII

 Art. 22 – Commissioni Consiliari.
 
1.Il Consiglio può nominare nel proprio seno, apposite commissioni per lo studio e l’istruttoria di argomenti di particolare interesse con speciale riferimento ai lavori pubblici.
2.Il Consiglio può altresì istituire anche una commissione consultiva riguardante la programmazione turistica del Paese.
3.In tali commissioni dovrà essere rappresentata la minoranza consiliare.

CAPO VIII

Art. 23 – Composizione della Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di quattro Assessori.
2. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco fra i cit­tadini in possesso dei requisi­ti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 24 – Elezione del Sindaco – nomina della Giunta

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto  secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un  vice Sindaco,  e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il consiglio discute ed approva in  apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3.Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio”.

Art. 25 – Vice Sindaco e deleghe

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco nei casi previsti e regolati dall’art. 53 commi 1 e 2 del D.lgs 267/00.
2. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a fir­mare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua  perti­nenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione e dei provvedimenti discrezionali.
3.  I poteri delegati attengono alle funzioni di indirizzo  e  di controllo delle materie assegnate, funzioni delle quali il Sinda­co assicura l’unità di indirizzo, promuovendo e coordinando l’at­tività dei singoli assessori.
4.  Gli  atti di gestione ed attuativi  delle  decisioni  assunte spettano, per quanto di competenza ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali.
5.  Il Sindaco può modificare l’attribuzione dei compiti e  delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di  coordi­namento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6.  Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai  precedenti commi devono essere fatte per iscritto e pubblicate all’albo pre­torio.

CAPO IX
 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 26 – La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge -a maggioranza assoluta dei  suoi membri- un revisore dei conti scelto tra:
a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
b) gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti;
c) gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
2.  Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza,  ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di ac­cesso agli atti e documenti dell’ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio comunale.
3. Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
a)collabora  con  il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b)esercita  la  vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente;
c)attesta  la  corrispondenza  del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che  accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produtti­vità ed economicità della gestione.
5. Il revisore dei conti risponde della verità delle sue attestazioni  ed adempie al suo dovere con la diligenza del  mandatario.
Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

CAPO X
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEI SERVIZI PUBBLICI

 

Sez. I

Art. 27 – Ordinamento degli uffici e dei servizi.

1.Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinare disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2.Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all’organizzazione e gestione del personale, nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attributi.
3.Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28 – Organizzazione del personale – stato giuridico

1.Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall’ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2.Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3.Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.
4.Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 29 – Incarichi esterni

1.La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2.Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni  o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato dalla giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
3.Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all’articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinanti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 30 – Segretario comunale – Direttore generale

1.Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria
2.Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l’esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3.Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale.
4.Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al Segretario comunale spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

Art. 31 – Vice Segretario comunale

1.Il regolamento e la dotazione organica del personale potranno prevedere un posto di Vice-segretario, apicale, avente funzioni vicarie.

Art. 32 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1.Essendo il Comune di Posta Fibreno privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267, fatta salva l’applicazione dell’articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., possono essere attribuite, con provvedimento motivato dal sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
2.Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267.
3.Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi con funzioni dirigenziali tutti i compiti, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
a)la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b)la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
c)la stipulazione dei contratti;
d)gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
e)gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f)i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g)tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico –  ambientale;
h)le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i)gli atti ad essi attribuiti dallo  statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
l)l’adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all’art. 50 , c. 5 e all’art.54 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
m) l’emissione di provvedimenti in materia di occupazione d’urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
n) l’attribuzione ai dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di “messo comunale” autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.   
4.I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva,  in relazione agli obbiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa, dell’efficienza e dei risultati  della gestione.
         
Art. 33 – Avocazione

1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.

Art. 34 – Ufficio di staff

1.la Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2.I collaboratori inseriti in detto ufficio se dipendenti da una pubblica amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 35 – Rappresentanza del comune in giudizio (Art. 6, c.2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1.In tutti i gradi di giudizio la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, spetta al sindaco fatta eccezione:
a)per i processi tributari di cui al d.Lgs. 31 dicembre 1992, n° 546;
b)per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n° 29 e successive modificazioni.  
Nei suddetti procedimenti di cui alle lettere a), b), e in tutti i gradi degli stessi, il responsabile del relativo tributo o servizio stanno in giudizio in rappresentanza del Sindaco.

Art. 36 – Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

1.Ai sensi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall’art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l’efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti le controversie.
2. L’ufficio di cui al comma 1 può essere istituito mediante convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.

CAPO XI
 FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE, PROVINCIA ED ALTRI ENTI INTEFCOMUNALI (COMUNITA’ MONTANA)

Art. 37 – I principi di collaborazione tra Comune e Provincia

1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che  di­sciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine  di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servi­zio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2. Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla deter­minazione  degli obiettivi contenuti nei piani e programmi  dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria compe­tenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3.  Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove  lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provin­cia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante inte­resse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, com­merciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e  sporti­vo.
4.  Per la gestione di tali attività ed opere il Comune  d’intesa con  la  Provincia può adottare le forme gestionali  dei  servizi pubblici previste dal D. Lgs. 267/2000.

Art. 38 – La collaborazione alla programmazione

1. Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio propo­ste alla Provincia ai fini della programmazione economica, terri­toriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza della legge regionale.
2. Le proposte del Comune sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali  sia  di carattere generale che  settoriali  promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

CAPO XII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39 – Le norme delle finanze e della contabilità

1.  Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono  ri­servate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo  Sta­tuto e dall’apposito regolamento di contabilità.

Art. 40 – Statuto dei diritti del contribuente

1. In Relazione al disposto dell’art. 2 della legge 27 luglio 2000, 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, sotto forma di allegato della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n° 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a)all’informazione del contribuente (art. 5);
b)alla conoscenza degli atti  e semplificazione (art. 6);
c)alla chiarezza e motivazione degli atti (Art. 7);
d)alla remissione in termini (Art. 9);
e)alla tutela dell’affidamento e della buona fede – agli errori del contribuente (Art. 10);
f)all’interpello del contribuente (art. 11 e 19).

 Art. 41 Approvazione e modifiche dello statuto

1.L’approvazione e le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri  assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2.Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3.L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l’autonomia normativa dei comuni e delle provincie, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 42 –  Entrata in vigore

1.Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2.Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 21 Gennaio 2022